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Articolo 37 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 05/11/2024]

Autorizzazione al commercio all'ingrosso

Dispositivo dell'art. 37 Testo unico stupefacenti

1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanitą, separatamente per ciascun deposito o filiale.

2. Il Ministero della sanitą accerta l'idoneitą dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.

3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

4. La domanda corredata da certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:

  1. a) le generalitą del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;
  2. b) le generalitą della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188- bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  3. c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercitato con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;
  4. d) le sostanze, i prodotti e le specialitą medicinali che si intende commerciare.

5. Il Ministro della sanitą, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.

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