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Articolo 4 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 05/11/2024]

Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope

Dispositivo dell'art. 4 Testo unico stupefacenti

1. Al Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope č preposto un dirigente generale del Ministero della sanitā.

2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al comma 3.

3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) il quadro A, livello di funzione C, č incrementato di una unitā;
  2. b) il quadro C, livello di funzione D, č incrementato di due unitā;
  3. c) il quadro C, livello di funzione E, č incrementato di quattro unitā.

4. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162.

5. Il Ministro del tesoro č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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