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Articolo 14 bis Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 01/01/2025]

Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe - NEWS-D

Dispositivo dell'art. 14 bis Testo unico stupefacenti

1. (1)Al fine di dare piena attuazione operativa all'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è istituito, presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), quale strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta che opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato, finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica, per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate.

2. Il Sistema di cui al comma 1 si avvale, per il proprio funzionamento, dei centri collaborativi di primo e di secondo livello di cui ai commi 3 e 4.

3. Sono centri collaborativi di primo livello:

  1. a) l'Istituto superiore di sanità, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello su aspetti bio-tossicologici;
  2. b) i centri antiveleno, pubblici o privati, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello, su aspetti clinico-tossicologici, in grado di assicurare una disponibilità per l'intera giornata, con laboratori interni e capacità analitiche nel settore delle nuove sostanze psicoattive, da individuare a cura del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  3. c) la Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, per il concorso allo sviluppo del Sistema di cui al comma 1, per il coordinamento delle Forze di polizia nell'alimentazione informativa del predetto Sistema nonché per la raccolta di dati e informazioni, utili per la formulazione di allerta o informative, emergenti dagli esami tossicologici condotti dai centri collaborativi di secondo livello di cui al comma 4, lettera e), sulle sostanze stupefacenti sequestrate.

4. Possono essere centri collaborativi di secondo livello:

  1. a) gli istituti di medicina legale;
  2. b) i laboratori universitari di tossicologia forense;
  3. c) le amministrazioni centrali e periferiche competenti in materia di droga;
  4. d) le strutture di emergenza;
  5. e) i laboratori delle Forze di polizia;
  6. f) le strutture pubbliche di base individuate ai sensi dell'articolo 75, comma 10;
  7. g) gli enti, le agenzie e le associazioni scientifiche ovvero i soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito della prevenzione, della cura e della riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, individuati, sulla base di criteri specifici, dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Al fine di garantire la piena operatività del Sistema di cui al comma 1 e la tempestiva individuazione di nuove sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché i loro effetti sulla salute, il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a stipulare convenzioni e contratti con strutture private in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera b).

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i compiti e l'organizzazione del Sistema di cui al comma 1.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 243 della L. 30 dicembre 2024, n. 207.

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