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Articolo 12 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 05/11/2024]

Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome

Dispositivo dell'art. 12 Testo unico stupefacenti

1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attivitā di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalitā previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui al presente testo unico č obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.

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