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Articolo 81 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 06/06/2024]

Oneri derivanti dall'assegno di maternitą per lavori atipici e discontinui

Dispositivo dell'art. 81 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

1. L’assegno di cui all’articolo 75 è posto a carico dello Stato.

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