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Articolo 51 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 01/01/2024]

Documentazione

Dispositivo dell'art. 51 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47,le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo medesimo(1).

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

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