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Articolo 48 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 01/01/2024]

Trattamento economico e normativo

Dispositivo dell'art. 48 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

2. Si applica quanto previsto all’articolo 22, commi 4, 6 e 7.

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