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Articolo 46 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 06/06/2024]

Sanzioni

Dispositivo dell'art. 46 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

1. (1)L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45 è punita con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

2. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

Note

(1) Il testo del presente articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera o) del D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

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