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Articolo 29 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 06/06/2024]

Trattamento economico e normativo

Dispositivo dell'art. 29 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

1. (1)Per il congedo di cui all'articolo 27-bis è riconosciuta per tutto il periodo un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell'articolo 22, commi da 2 a 7, e dell'articolo 23.

2. Per il congedo di cui all'articolo 28 il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.

Note

(1) Il testo del presente articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

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