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Articolo 8 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 01/01/2024]

Esposizione a radiazioni ionizzanti

Dispositivo dell'art. 8 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.

2. fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

3. altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

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