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Articolo 3 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 06/06/2024]

Divieto di discriminazione

Dispositivo dell'art. 3 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

1. (1)È vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.

Note

(1) Il testo originario del presente articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

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