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Articolo 282 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Dispositivo dell'art. 282 TUSL

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro per la violazione dell'articolo 271, commi 1, 3 e 5.

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:

  1. a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275, 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
  2. b) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 893,46 a 2.233,65 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;
  3. c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41 a 2.010,28 euro per la violazione dell'articolo 280, commi 3 e 4.

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