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Articolo 267 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 11/10/2024]

Definizioni

Dispositivo dell'art. 267 TUSL

1. Ai sensi del presente titolo s'intende per:

  1. a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
  2. b) microrganismo: qualsiasi entitą microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
  3. c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

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