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Articolo 194 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 11/10/2024]

Misure per la limitazione dell'esposizione

Dispositivo dell'art. 194 TUSL

1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:

  1. a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
  2. b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
  3. c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

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