1. Fatto salvo quanto previsto per le attivitą disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunitą europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivitą nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attivitą lavorativa.