1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro per la violazione dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo(1).
Note
(1)
La lettera c) del comma 1 è stata modificata dall'art. 29, comma 19, lettera c) del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.