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Articolo 62 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 11/10/2024]

Definizioni

Dispositivo dell'art. 62 TUSL

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

  1. a) ai mezzi di trasporto;
  2. b) ai cantieri temporanei o mobili;
  3. c) alle industrie estrattive;
  4. d) ai pescherecci;
  5. d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

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