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Articolo 57 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Dispositivo dell'art. 57 TUSL

1. I proggettisti che violano il rispetto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.675,24 a 6.700,94 euro.

2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 11.168,24 a 44.672,96 euro.

3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro.

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