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Articolo 56 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 11/10/2024]

Sanzioni per il preposto

Dispositivo dell'art. 56 TUSL

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

  1. a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e), f) e f-bis)(1);
  2. b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 223,36 a 893,46 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

Note

(1) La lettera a) è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lettera e-quater) del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

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