Titolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
[E' vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
E' parimente proibito:
- a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;
- b) affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio;
- c) fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio.
Le contravvenzioni alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un più grave reato, sono punite con l'arresto fino a sei mesi.]