[L'autorità di pubblica sicurezza può far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o inviarle nelle sale di cura, quando vi è sospetto che sono affette da malattie contagiose.
Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercenti il meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si rifiutano di sottoporsi alla visita.]