[E' vietato all'esercente locali di meretricio di richiedere o accettare, sotto qualsiasi forma o pretesto, dalle donne accolte nei locali stessi, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo.
L'infrazione a tale divieto è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 1000 a 5000.]