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Articolo 191 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 191 TULPS

Titolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75

[Nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio prima della dichiarazione di cui all'articolo precedente.

Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dall'autorità di pubblica sicurezza entro le 24 ore.

Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.

Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.]

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