Il confinato non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.
Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo capo è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata del confino.
Il confino cessa di diritto se il confinato è sottoposto a misura di sicurezza detentiva. Se al confinato è ordinata la libertà vigilata, il confinato vi è sottoposto dopo la cessazione del confino.