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Articolo 186 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 186 TULPS

All'assegnato al confino può essere, fra l'altro, prescritto:

1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2° di non rincasare la sera più tardi e di non uscire il mattino più presto di una determinata ora;

3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;

4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici;

5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;

6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;

7° di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, preposta alla sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni chiamata di essa;

8° di portare sempre con sé la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

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