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Articolo 177 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 177 TULPS

Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicità o il meretricio è denunciato dal questore al presidente del tribunale.

Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui; sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a euro 1 (lire 2000) a favore della cassa delle ammende.

Nel caso di persistente trascuranza può essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

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