(1)Contro le decisioni della commissione non è ammesso ricorso
Su istanza dell'interessato o su proposta del questore, o anche d'ufficio, la commissione può:
- a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto;
- b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata.
Note
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-3 luglio 1956, n. 11 (G.U. 7 luglio 1956, n. 168), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.