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Articolo 173 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 173 TULPS

(1)Contro le decisioni della commissione non è ammesso ricorso

Su istanza dell'interessato o su proposta del questore, o anche d'ufficio, la commissione può:

  1. a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto;
  2. b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata.

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-3 luglio 1956, n. 11 (G.U. 7 luglio 1956, n. 168), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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