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Articolo 169 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 169 TULPS

(1)Il denunziato che si presenta al procedimento può farsi assistere da un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, è ammesso a presentare le prove a sua difesa.

La Commissione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.

Contro di questa è ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui all'art. 2.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Note

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-3 luglio 1956, n. 11 (G.U. 7 luglio 1956, n. 168), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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