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Articolo 154 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 154 TULPS

E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza nè parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al ministro dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro comune.

Il ministro può autorizzare il prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza(1).

Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.

Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficienza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato(2).

Note

(1) A norma dell'art. 18, D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, i provvedimenti di ricovero degli inabili a proficuo lavoro, sono stati attribuiti al Prefetto. Sul ricovero degli inabili al lavoro, vedi, inoltre, il R.D. 19 novembre 1889, n. 6535.
(2) Vedi, anche, gli artt. 72-77, L. 17 luglio 1890, n. 6972 e l'art. 1, comma secondo, lettera d), del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

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