Articolo abrogato dall'art. 46, comma 1, lett. a), L. 6 marzo 1998, n. 40. Successivamente tele abrogazione è stata confermata dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
[Lo straniero espulso a norma dell'articolo precedente non può rientrare nel territorio dello Stato, senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.
Nel caso di trasgressione è punito con l'arresto da due mesi a sei.
Scontata la pena, lo straniero è nuovamente espulso.]