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Articolo 150 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 150 TULPS

Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, a sua volta abrogato dall'art. 46, comma 1, lett. e), L. 6 marzo 1998, n. 40

[Salvo quanto è stabilito dal codice penale, gli stranieri condannati per delitto possono essere espulsi dal regno e accompagnati alla frontiera(1).

Il ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico, può disporre la espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato.

Le predette disposizioni non si applicano agli italiani non regnicoli.

Possono altresì essere espulsi gli stranieri denunciati per contravvenzione alle disposizioni del capo precedente(1).

L'espulsione per motivo di ordine pubblico, preveduta dal primo capoverso di questo articolo, è pronunciata con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro degli affari esteri e con l'assenso del capo del governo(1).]

Note

(1) Per quanto riguarda il disposto di cui ai commi primo e quarto del presente articolo, vedi, in particolare, l'art. 267 del regolamento per l'esecuzione del testo unico che qui si riporta, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

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