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Articolo 217 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 30/06/2022]

Dispositivo dell'art. 217 TULPS

Qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, con l'assenso del capo del governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra(1).

Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facoltà di emanare ordinanze spetta all'autorità che ha il comando delle forze militari.

I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente.

Note

(1) Sulla dichiarazione dello stato di guerra, vedi l'art. 11, allegato A, R.D. 8 luglio 1938, n. 1415.

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