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Articolo 136 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 136 TULPS

(1)La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.

[Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti(2)].

La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.

L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

Note

(1) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 5, D.L. 12 luglio 2011, n. 107.
(2) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. f), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

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