E' vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto teraupetico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto(1).
E' altresì vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi amorosi(2).
E', inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti(3).
I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni di questo articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall'autorità locale di pubblica sicurezza(4).
Note
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 marzo 1971, n. 49 (G.U. 24 marzo 1971, n. 74), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole "a impedire la procreazione".
(2)
La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 novembre 1968, n. 120 (G.U. 30 novembre 1968, n. 305), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui vieta l'inserzione di corrispondenze e di avvisi amorosi che non siano contrari al buon costume.
(3)
Vedi, anche, l'art. 16, L. 8 febbraio 1948, n. 47.
(4)
Per effetto dell'art. 4, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, il presente comma ha cessato di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale.