Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
[L'autorizzazione di cui all'art. 89 non può essere conceduta per Ie cantine delle caserme, per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, né per gli esercizi temporanei.]