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Articolo 106 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 106 TULPS

Con decreto Reale, su proposta dei ministri dell'interno(1) e delle finanze, e sentito il parere del consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcoliche(2).

Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.

Note

(1) Ora del Ministero della sanità costituito con L. 13 marzo 1958, n. 296, la quale, negli artt. 1 e 2, indica i compiti del Ministero medesimo e le attribuzioni di altri Ministeri o Amministrazioni dello Stato ad esso devolute.
(2) Vedi, anche, l'art. 250 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

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