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Articolo 103 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 103 TULPS

Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, I'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio.

La validità di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni.

Nelle stazioni climatiche o di cura, il questore, qualora non si tratti di esercizi destinati esclusivamente alla vendita di bevande alcooliche, può concedere licenze temporanee di durata limitata a tutto il periodo della stagione in cui si verifica lo straordinario concorso di persone, esclusa, in ogni caso, la somministrazione di alcoolici ad alta gradazione(1)(2).

Il numero delle licenze temporanee non può superare il limite stabilito dall'art. 95, tenuto conto dell'aumento straordinario della popolazione(2).]

Note

(1) Vedi, anche, l'art. 4, L. 8 luglio 1949, n. 478 nonché l'art. 190 del regolamento del presente testo unico, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635
(2) Comma abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 e successivamente dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.

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