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Articolo 51 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 51 TULPS

Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse hanno validità di tre anni dalla data del rilascio. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati(1).

Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.

È consentita la rappresentanza.

Note

(1) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. c), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

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