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Articolo 47 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 47 TULPS

(1)Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

Note

(1) Vedi, anche, per quanto concerne la fabbricazione, il trasporto, il commercio e l'impiego di materie e prodotti infiammabili o esplodenti, l'art. 678 c.p. 1930, gli artt. 358-365, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, gli artt. 4-38, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, gli articoli 41-52, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed il R.D. 13 luglio 1903, n. 361.

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