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Articolo 43 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 43 TULPS

(1)Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

  1. a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
  2. b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
  3. c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi(2).

Note

(1) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 novembre 1997, n. 361 (G.U. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 43, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (G.U. 22 dicembre 1993, n. 52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

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