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Articolo 28 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 28 TULPS

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte(1).

La licenza è altresí necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di 2 anni(2).

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro(3).

Note

(1) Comma così modificato dall'art. 1-ter, comma 3, lett. a) e b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, a decorrere dal 14 marzo 2006 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 204/2010.
(2) Comma sostituito dall'art. 1-ter, comma 3, lett. c), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, a decorrere dal 14 marzo 2006 e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 204/2010.
(3) Comma così modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 1-ter, comma 3, lett. d), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, a decorrere dal 14 marzo 2006 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 204/2010.

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