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Articolo 25 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 25 TULPS

(1)(2)(3)Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 51 (lire 100.000)(4).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 8-18 marzo 1957, n. 45 (G.U. 23 marzo 1957, n. 77, edizione speciale), ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.
(2) A norma dell'art. 52, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nel caso di competenza del giudice di pace si applica l'ammenda da L. 1.500.000 a L. 5.000.000 o la pena della permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.
(3) Per la competenza del giudice di pace nel delitto di cui al presente articolo, vedi l'art. 15, comma 3, L. 24 novembre 1999, n. 468 e l'art. 4, commi 2, lett. a), 3 e 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
(4) Importo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

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