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Articolo 15 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 15 TULPS

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 (lire trecentomila) a euro 516 (lire un milione)(1).

L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.

Note

(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

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