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Articolo 8 Testo unico sulle piante officinali

(D.lgs. 21 maggio 2018, n. 75)

[Aggiornato al 08/07/2018]

Sanzioni

Dispositivo dell'art. 8 Testo unico sulle piante officinali

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque arreca danni alle piante di cui all'articolo 1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5,16 a euro 51,65.

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