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Articolo 87 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati

Dispositivo dell'art. 87 Testo unico IVA

I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell'art. 4, che esercitano attività industriali dirette alla produzione di filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi tessuti e manufatti, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare dell'imposta e sovrimposta di fabbricazione già assolta in relazione ai filati, tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31 dicembre 1972.

Per ottenere la detrazione gli interessati devono presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, contenente l'indicazione dell'ammontare dell'imposta detraibile e delle quantità di filati, tessuti e manufatti posseduti alla data del 31 dicembre 1972, distinti per titolo e qualità.

Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai prodotti per i quali l'imposta di fabbricazione è stata sospesa per effetto dei decreti-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 e 2 luglio 1969, n. 319, convertiti con modificazioni nelle leggi 4 dicembre 1965, n. 1309 e 1° agosto 1969, n. 478, e successive modificazioni.

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