Per quanto non č diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni.
Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie č devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalitā previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734.