Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 74 septies Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro

Dispositivo dell'art. 74 septies Testo unico IVA

1. In relazione all'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi effettuate nel territorio dello Stato, sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni e sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente nello Stato, nonché sulle cessioni effettuate tramite l'uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell'Unione europea l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezione 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell'Unione ed ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato membro l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezione 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, osservano gli obblighi previsti nell'ambito di tali regimi nonché le disposizioni del presente articolo(1)(2).

2. I soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea ed ivi identificati, che hanno chiesto in detto Stato membro l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezione 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato esercitando il diritto alla detrazione della medesima, qualora spettante ai sensi dell'articolo 19 e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso. Qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell'imposta ai sensi dell'articolo 38 bis 2 anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo, se domiciliati o residenti in altro Stato membro, e ai sensi dell'articolo 38 ter, comma 1-bis, se domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea(1)(2).

3. I soggetti di cui al comma 1, su richiesta, forniscono all'Amministrazione finanziaria idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate.

4. In relazione alle operazioni di cui al comma 1 effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi di cui al medesimo comma sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II(1)(2).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83.
(2) Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera u)) che "al comma 2, le parole «domiciliati e residenti in altro Stato membro dell'Unione europea e ivi identificati, che hanno chiesto in detto Stato membro» sono sostituire dalle seguenti: «di cui al comma 1, che hanno chiesto nell'altro Stato membro dell'Unione europea»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!