1. (1)Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia in uno Stato di esenzione comunica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:
- a) il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;
- b) il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate.
2. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.
3. Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione comunica all'Agenzia delle entrate il superamento della soglia di 100.000 euro di volume d'affari annuo nell'Unione europea, nonché la data in cui si è verificato tale evento, entro 15 giorni lavorativi da tale superamento e, contestualmente, comunica il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia.