1. (1)Il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione:
- a) se ha comunicato di non volersi più avvalere del regime di franchigia in tale Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l'Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;
- b) se è superata la soglia di volume d'affari annuo prevista da tale Stato per l'applicazione della franchigia o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l'applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato.
2. Se, nel corso dell'anno civile, è superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.
3. L'Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia ovvero quando il soggetto passivo ha cessato l'attività o quando è comunque possibile desumere la cessazione dell'attività. L'Agenzia delle entrate adatta le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 70 octiesdecies se il soggetto passivo continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione.