1. (1)Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia ai sensi dell'articolo 70-quaterdecies è esonerato nel territorio dello Stato da tutti gli adempimenti IVA ad eccezione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. La fattura, ove prevista, può essere emessa in forma semplificata ai sensi dell'articolo 21 bis, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.
2. Il soggetto passivo non stabilito, qualora non abbia inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, è tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato e a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.